Testo approvato il 28 agosto 1789 dall’Assemblea nazionale…
Testo approvato il 28 agosto 1789 dall’Assemblea nazionale costituente durante la prima fase della rivoluzione francese; rappresentò di fatto la base per le successive costituzioni del periodo rivoluzionario e, più in generale, per ogni ordinamento costituzionale di tipo democratico o liberale.
Per quanto fosse stata approvata con tempi assai rapidi, la Dichiarazione aveva alle spalle un vasto retroterra di teorie politiche e giuridiche; in particolare, in essa appare evidente l’influenza della Dichiarazione dei diritti americana e delle posizioni illuministiche dei giusnaturalisti, di C. de Montesquieu e di J.J. Rousseau.
La Dichiarazione consta di 17 brevi articoli; il principio basilare che la informa è il riconoscimento della libertà e dell’uguaglianza dei singoli individui (art. 1), precisato poi in una serie di articoli (7-11) nei quali si sottolinea il diritto alla libertà di espressione, di opinione e di resistenza all’oppressione.
La salvaguardia dei diritti naturali costituisce lo scopo e la giustificazione di ogni Stato (art. 2) che riceve la propria legittimazione dalla volontà popolare (art. 3) e viene controllato nel suo agire dal popolo mediante una separazione di poteri; ogni Stato che si distacchi da questi requisiti non può essere considerato legittimo (articoli 15 e 16).
L’azione dello Stato si esercita mediante leggi, elaborate dal popolo o dai suoi rappresentanti, la funzione delle quali è quella di segnare i limiti oltre i quali la libertà di un individuo lede la libertà di un altro (arti. 4 e 6). Lo Stato ricava i mezzi economici per la sua azione dai contributi che tutti i cittadini devono pagare proporzionalmente alla loro ricchezza (arti. 8-13-14), ma può arrogarsi il diritto all’esproprio per fini di pubblica utilità (art. 17); infine esso si serve di una forza pubblica per far rispettare il bene comune e non a scopo repressivo (art. 12).
L’importanza della Dichiarazione sta nel fatto che il suo contenuto ha un valore generale ed esteso, e non si limita quindi a formulare le norme per una Costituzione adatta alla Francia rivoluzionaria e alla sua situazione contingente; per questo motivo essa fu utilizzata in Francia, oltre che nelle Costituzioni del 1793, 1795 e 1848, anche in quella del 1946, alla quale fu premessa come introduzione, e rappresentò la base per la Dichiarazione dei diritti dell’uomo dell’ONU.