Funzione giurisdizionale svolta dagli organi giudicanti e distinta dalla funzione requirente.
Funzione giurisdizionale svolta dagli organi giudicanti (giudici) e distinta dalla funzione requirente (pubblica accusa): nel primo caso si tratta, appunto, di esprimere un giudizio su determinate controversie; nel secondo si tratta di esprimere richieste o pareri in vista delle decisioni degli organi giudicanti.
Nell’ordinamento italiano la funzione giudicante spetta alla magistratura ordinaria (giudice di pace, tribunale, corte d’assise, corte d’appello, corte di cassazione), mentre quella requirente è esercitata dai procuratori (magistrati che svolgono il ruolo di pubblico ministero).
Al pari di quello italiano, in tutti gli ordinamenti (v. ordinamento giuridico) derivanti dal diritto latino le due funzioni sono attribuite alla magistratura. Al contrario, nei sistemi di common law (caratteristici dei paesi anglofoni) alla magistratura spetta solo la funzione giudicante, mente quella requirente è di competenza del «procurator» (sorta di avvocato che, a seconda dei casi, può essere nominato dal potere esecutivo o eletto direttamente dal popolo).