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Funzione requirente

Funzione giurisdizionale svolta dalla pubblica accusa e distinta dalla funzione giudicante (esercitata dai giudici).

Funzione giurisdizionale svolta dalla pubblica accusa e distinta dalla funzione giudicante (esercitata dai giudici): nel primo caso si tratta di esprimere richieste o pareri in vista delle decisioni degli organi giudicanti; nel secondo di esprimere un giudizio su determinate controversie.

Nell’ordinamento (v. ordinamento giuridico) italiano la funzione giudicante spetta alla magistratura ordinaria (giudice di pace, tribunale, corte d’assise, corte d’appello, corte di cassazione), mentre quella requirente è esercitata dai procuratori (magistrati che svolgono il ruolo di pubblico ministero). Al pari di quello italiano, in tutti gli ordinamenti derivanti dal diritto latino le due funzioni sono attribuite alla magistratura. Al contrario, nei sistemi di common law (caratteristici dei paesi anglofoni) alla magistratura spetta solo la funzione giudicante, mente quella requirente è di competenza del «procurator» (sorta di avvocato che, a seconda dei casi, può essere nominato dal potere esecutivo o eletto direttamente dal popolo).