In senso giuridico, l’immunità è l’esenzione di alcune persone o beni da obblighi e misure di carattere generale…
In senso giuridico (v. diritto), l’immunità è l’esenzione di alcune persone o beni da obblighi e misure di carattere generale (oneri fiscali – v. tributi – , soggezione ai poteri giurisdizionali – v. giurisdizione –, restrizioni della libertà ecc.). Tali privilegi furono largamente diffusi nel primo medioevo, quando l’esenzione fiscale e giurisdizionale, dapprima propria dei soli beni imperiali, venne ampiamente concessa dal sovrano ai privati e agli enti ecclesiastici. L’immunità arrivò quindi a riguardare interi territori, che venivano a costituire vere isole di potere autonomo, vietate persino ai funzionari regi. Con l’avvento dell’età dei comuni, tuttavia, sorsero aspri conflitti tra i comuni e i titolari di immunità: l’attrito fu particolarmente vivo con gli enti ecclesiastici e riguardò soprattutto la questione dell’esenzione tributaria. Malgrado questi attacchi, spesso violenti, la definitiva scomparsa delle immunità si è avuta solo nel XVIII secolo (con il consolidarsi dell’assolutismo) e dopo la rivoluzione francese. Oggi, nell’ordinamento italiano, si parla di immunità relativamente ad alcune speciali e limitate categorie di soggetti, tra cui i membri del parlamento, per i quali l’articolo 68 della Costituzione (v. Costituzione della Repubblica Italiana) – modificato dalla legge di revisione costituzionale n. 3 del 29 ottobre 1993 – prevede le seguenti deroghe: «I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza». Prima della riforma del 1993, l’autorizzazione delle camere era necessaria anche semplicemente per sottoporre un parlamentare a un procedimento penale. Forme di immunità sono previste anche dall’ordinamento internazionale (immunità diplomatiche, immunità consolari, immunità applicate ai capi di stati esteri in temporanea residenza nel territorio nazionale e alle organizzazioni internazionali). Nel vigente diritto italiano, inoltre, vengono concesse forme di immunità a favore degli ecclesiastici (esenzione dalla testimonianza in violazione del segreto della confessione, esenzione tributaria ecc.).
Il termine «immunità» viene usato anche nella terminologia medica, in riferimento al risultato di un complesso di fenomeni biologici che si svolgono in un organismo vivente per difenderlo da agenti esterni capaci di lederne le strutture organiche (e, quindi, le funzioni vitali). Si parla perciò di «immunità acquisita» (quando l’organismo partecipa attivamente ai processi di difesa) e di «immunità naturale» (nel caso di organismi insensibili per natura ad alcuni agenti patogeni).