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Indulto

Provvedimento di indulgenza con cui il parlamento, con maggioranza dei due terzi, condona in tutto o in parte la pena inflitta con la sentenza di condanna.

Provvedimento di indulgenza con cui il parlamento, con maggioranza dei due terzi, condona in tutto o in parte la pena inflitta con la sentenza di condanna. Si distingue dall’amnistia che comporta la rinuncia, da parte dello stato, a perseguire determinati reati (con conseguente estinzione del reato e, nel caso in cui la condanna sia stata già inflitta, cessazione della sua esecuzione). Sia l’indulto che l’amnistia, inoltre, si differenziano dalla grazia per il fatto di essere provvedimenti a carattere generale.