Qualsiasi attività lucrativa, subordinata o autonoma, esercitata in violazione della legge
Qualsiasi attività lucrativa, subordinata o autonoma (v. lavoro), esercitata in violazione della legge (vale a dire delle normative relative agli orari di lavoro, al diritto fiscale, al diritto delle assicurazioni legali ecc.). Il lavoro nero, di conseguenza, è in grado di sfuggire in tutto o in parte all’imposizione fiscale.
Esso appartiene alla vasta categoria della cosiddetta «economia sommersa», cui sono riconducibili tipologie di lavoro legali, parzialmente legali e decisamente criminali.
In particolare, rientrano nell’economia sommersa:
– il lavoro nero propriamente detto;
– l’economia informale (relazioni economiche caratteristiche, ad esempio, del lavoro domestico o del volontariato);
– il sommerso statistico (attività legali che però, a causa di inefficienze proprie del sistema di raccolta delle informazioni statistiche, non vengono registrate);
– l’economia criminale (produzione di beni e servizi, come ad esempio gli stupefacenti , la cui distribuzione è proibita dalla legge);
– l’esercizio privo di autorizzazione di attività di per sé legali (come, ad esempio, il contrabbando, il traffico di armi ecc.);
– la borsa nera (tipica dei periodi di guerra in cui la quantità e i prezzi dei beni vengono contingentati).
Il lavoro nero e l’economia sommersa vanno studiati attentamente in quanto presenti, in proporzioni differenti, in tutti i sistemi economici: sia quelli sviluppati, sia quelli in via di sviluppo, sia quelli scarsamente sviluppati. Il vantaggio svolto da questa vera e propria «paraeconomia» risiede nella capacità di ridurre i costi di produzione (derivanti, ad esempio, da una pressione fiscale troppo pesante o da un’eccessiva rigidità del mercato del lavoro regolare); lo svantaggio, invece, sta nella tendenza a produrre costi sociali spesso superiori ai vantaggi economici (riduzione delle tutele dei lavoratori, inquinamento ambientale, riduzione del gettito fiscale ecc.).