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Le autonomie locali

L’articolo 5 della Costituzione è dedicato al rapporto tra unità nazionale e autonomie locali

L’articolo 5 della Costituzione è dedicato al rapporto tra unità nazionale e autonomie locali:

«La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento».

Il modello di Stato configurato dalla Costituzione italiana si differenzia, quindi, sia dallo Stato unitario (in cui non esistono enti territoriali dotati di autonomia) sia da quello federale (in cui le competenze che esulano dall’interesse generale vengono affidate ai singoli Stati componenti la federazione).
La costituzionalizzazione del riconoscimento e della promozione delle autonomie locali, insieme con l’introduzione delle Regioni nell’articolo 114, rappresenta la modifica più rilevante compiuta dalla Costituzione rispetto agli assetti istituzionali dello Stato preesistente.
Prima, infatti, erano riconosciute soltanto autonomie parziali ai Comuni e alle Province (amministrazioni periferiche statali dirette dai prefetti e con funzioni prevalentemente tecniche). La proposta di istituire delle amministrazioni regionali, in verità, era stata avanzata sin dal 1865 da Minghetti, ma il timore che tale decentramento potesse mettere a rischio l’unità appena raggiunta fece accantonare il progetto. In seguito, l’assetto istituzionale si sviluppò sempre più in senso centralistico, fino ad arrivare durante il fascismo alla soppressione delle autonomie locali (mediante l’imposizione di vertici di nomina governativa).

Il progetto «regionalista» fu ripreso nel dopoguerra, prima con l’istituzione dello Statuto speciale siciliano, poi con l’intervento della Costituente. Furono così introdotte le amministrazioni regionali, ne fu programmata l’istituzione e l’attribuzione delle funzioni e furono istituite altre tre Regioni a Statuto speciale (Sardegna, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige).

L’attuazione del progetto è stata lunga e, in parte, è ancora in corso. I Consigli delle Regioni ordinarie, di fatto, furono istituiti solo con le elezioni del 7 giugno 1970 e solo nel 1997 e nel 1998, con le «leggi Bassanini» (legge n. 59 del 15 marzo 1997 e decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998), fu istituito il cosiddetto «federalismo a Costituzione invariata», ossia il massimo decentramento realizzabile mediante la legislazione ordinaria: in sostanza, furono attribuite a Regioni ed enti locali tutte le funzioni amministrative (con l’esclusione di quelle riservate dalla Costituzione esclusivamente allo Stato). Il passo successivo sarà la vera e propria modifica del testo costituzionale.