Si definisce «legge» ogni atto normativo emesso dagli organi esercitanti la funzione legislativa.
Si definisce «legge» ogni atto normativo emesso dagli organi esercitanti la funzione legislativa e che sia tale da essere imposto obbligatoriamente all’osservanza di tutti i cittadini (v. cittadinanza).
La Costituzione della Repubblica Italiana indica con tale termine tre diverse tipi di leggi: costituzionale, ordinaria e regionale. La legge costituzionale è quella che modifica la Costituzione e per la quale occorre un procedimento di formazione speciale, consistente nella doppia votazione del testo di legge da parte delle due camere (v. parlamento) con un intervallo non inferiore a 60 giorni tra la prima e la seconda votazione. La legge ordinaria, invece, è deliberata mediante votazione dalle due camere del parlamento e promulgata dal presidente della repubblica. Si distingue in formale e materiale (o sostanziale): la prima è deliberata dal parlamento, mentre la seconda è deliberata dal governo su delega parlamentare (legge delega) o senza delega per motivi di urgenza (decreto legge). La legge regionale, infine, ha valore limitato al territorio regionale, è deliberata dal consiglio regionale ed è promulgata dal presidente della giunta.
L’iniziativa legislativa (vale a dire la presentazione del disegno di legge all’approvazione dell’assemblea legislativa) appartiene: a ciascun membro del parlamento; al governo; al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (organo di rilievo costituzionale composto da «esperti e rappresentanti delle categorie produttive»); ai consigli regionali; a 50.000 cittadini sottoscrittori del progetto di legge. All’approvazione definitiva dell’assemblea, segue la promulgazione per opera del capo dello stato e la pubblicazione del testo integrale della legge sulla Gazzetta Ufficiale.