Scopri, impara e cresci

Pena

Sanzione giuridica conseguente alla lesione di una norma…

Sanzione giuridica conseguente alla lesione di una norma di comportamento posta dall’ordinamento (v. ordinamento giuridico) penale. Nelle età arcaiche del diritto, la pena coincideva costantemente con la vendetta privata dell’offeso o del suo gruppo parentale. Talvolta, per alcuni reati a contenuto sacrale (violazione dei tabù, offesa alla divinità ecc.), la pena veniva irrogata dall’intera società tribale, in forme spesso derivate dai rituali magici. Secondo i più recenti studi di etnologia sociale, è questo l’anello di congiunzione tra i primi fenomeni di pura reazione vendicativa e i sistemi più evoluti, nei quali comincia ad affermarsi un’autorità centrale e viene a esserle riconosciuto il diritto a esplicare la propria superiore vis punitiva verso i reati. In effetti, anche nelle società antiche che pervennero a un notevole grado di civilizzazione (civiltà orientali, città greche, Roma, ordinamenti germanici posteriori alle invasioni, civiltà medievale) permane il duplice orientamento punitivo, per il quale, accanto alla funzione repressiva anticriminale dell’ordinamento, continuò a essere ammessa l’attività privata vendicativa dell’offeso o della sua famiglia. Di qui il dualismo, onnipresente in quei sistemi, tra pena pubblica e pena privata, al quale si connettevano le due distinte categorie dei reati pubblici e dei reati privati. Anche nel diritto romano, in un primo tempo, si ebbero manifestazioni tipiche delle società primitive, con libero esercizio della vendetta privata e con rigorose pene corporali. In seguito, tuttavia, prevalse l’uso del pagamento da parte dell’offensore o della sua famiglia di una somma in favore della parte lesa. In età imperiale, l’ambito di applicazione delle sanzioni private si restrinse in limiti assai limitati, rimanendo in vigore tra le parti il solo rapporto derivante dalla responsabilità civile. Al contrario, la pena pubblica finì per estendersi a casi sempre più numerosi. Le pene prevalenti nell’ordinamento romano furono la pena capitale, la detenzione e l’esilio.

Nel medioevo, si ebbe un ritorno della pena privata, mentre la pena pubblica rimase in vita per tutti i delitti che minacciavano la convivenza sociale. Con i regimi comunali e con il rafforzarsi dell’ideologia unitaria imperiale (cui seguì il consolidamento delle grandi monarchie e dei principati europei), si profilò invece un’affermazione della potestà sanzionatoria esclusiva dello stato e una caduta progressiva della rilevanza delle vendette private. I secoli successivi presentarono, tuttavia, un singolare fenomeno regressivo di inasprimento e di disumanizzazione della pena. Cause prevalenti di ciò furono il rigido dispotismo degli stati a regime assoluto (v. assolutismo) e di polizia e l’intransigenza delle lotte religiose. La ferocia punitiva di quest’oscuro periodo è rivelata dal larghissimo impiego dei supplizi e dalla durezza delle stesse pene detentive, scontate in carceri inumane.

Soltanto verso la seconda metà del XVIII secolo, cominciò a farsi strada nel diritto criminale un influsso illuministico con un ideale di umanità. Nel frattempo si affinarono anche le dottrine teoriche sui principi e fondamenti della pena: superato ormai il concetto teocratico per cui la punizione proviene da Dio ed è inflitta in suo nome, si configurò la pena come una somma di difese dello stato, in funzione di un diritto naturale connesso alla stessa sussistenza della società; allo stesso modo, si passò da concezioni che vedevano la pena in veste di una vendetta della società ad altre che mettevano in luce le sue finalità preventive.

Il processo si concluse ai nostri giorni, con la formulazione di teorie e di mezzi di azione pratica, in cui la pena appare ormai nella sua natura di strumento di rieducazione. La Costituzione della Repubblica Italiana, ispirandosi a tali criteri, stabilisce che le pene debbano tendere a fini rieducativi e vieta trattamenti contrari al senso di umanità (art. 27). Nel nostro ordinamento criminale, inoltre, le pene si distinguono in principali (inflitte dal giudice) e accessorie (interdizione legale dai pubblici uffici o da una professione, perdita della patria potestà ecc.). Altre distinzioni sono quelle tra le pene detentive (che consistono nella privazione della libertà personale con detenzione in appositi luoghi) e le pene pecuniarie (imposizione di una corresponsione in denaro in favore dello stato o di altri enti pubblici), e tra le pene per i delitti (reclusione e multa) e quelle per le contravvenzioni (arresto e ammenda).