Attività economica o sportiva…
Attività economica (v. economia) o sportiva inalizzata alla cattura di pesci. In Italia, se effettuata nelle acque private, la facoltà esclusiva di pesca appartiene al proprietario del corso d’acqua, l’unico autorizzato a dare il consenso ad altri per l’esercizio della pesca. Nel caso delle acque pubbliche, invece, la legge distingue due casi: quando la pesca è esercitata nelle acque del demanio marittimo, la competenza è attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle capitanerie di porto; quando invece è praticata nel cosiddetto «demanio idrico» (vale a dire nelle acque pubbliche interne) il governo della pesca spetta alle regioni e alle province. In tutti i casi, inoltre, la legge (oltre a incentivare l’acquacoltura e il ripopolamento attivo delle acque) vieta espressamente l’uso di materie esplodenti, dell’energia elettrica e di sostanze tossiche e inquinanti.
Sul piano internazionale, infine, la facoltà degli stati di esercitare la pesca nel mare libero è regolata da convenzioni bilaterali o plurilaterali; nel caso dell’Unione europea, inoltre, esiste una vera e propria politica comunitaria della pesca, volta a distribuire le risorse tra i paesi membri e a stipulare accordi con i paesi terzi.