Comunità politica stanziata permanentemente in un dato territorio…
Comunità politica stanziata permanentemente in un dato territorio, organizzata come persona giuridica collettiva e sottoposta a un potere (governo) capace di svilupparne l’ordinamento giuridico e disciplinarne la vita politica.
La caratteristica principale dello stato moderno è di presentarsi come un ordinamento sovrano creatore esclusivo delle norme giuridiche (v. legge). Peraltro l’esistenza di un ordinamento giuridico sovrano non è sufficiente perché si possa senz’altro parlare di «stato». Accanto alla sovranità, infatti, si pongono come elementi essenziali dello stato anche la popolazione e il territorio.
È opportuno tener presente, inoltre, che, secondo la cosiddetta «teoria istituzionalistica», le norme giuridiche sono solo un aspetto dell’istituzione considerata; secondo la teoria normativistica, invece, lo stato non è altro che un insieme di norme giuridiche.
Se si passa a esaminare come concretamente gli stati si organizzano e agiscono, si può rilevare che l’azione statale non manca mai di limiti e che il potere supremo è ripartito fra soggetti diversi e fra loro indipendenti. È da rilevare, inoltre, che vi possono essere stati che, pur essendo sovrani rispetto ai soggetti e alle istituzioni che vivono nel loro territorio, sono in una posizione di subordinazione rispetto ad altri ordinamenti (membri di uno stato federale, stati vassalli ecc.).
Si parla, a tal proposito, di «relatività» della nozione di sovranità, per indicare che vi possono essere più ordinamenti sovrani fra loro distinti e reciprocamente coordinati in posizione di parità. Peraltro la relatività del concetto di sovranità non è altro che un’applicazione particolare del più generale principio della relatività dei valori giuridici, in base alla quale questi ultimi sono diversamente apprezzabili secondo gli ordinamenti ai quali si riferiscono.
Lo stato sorge sempre con la finalità di disciplinare globalmente e in tutte le sue componenti la vita sociale di una comunità. Come, però, tale finalità si attui in pratica è problema di carattere storico e contingente, da esaminare singolarmente per ogni stato. Peraltro lo stato, oltre a essere un ordinamento giuridico, di solito è anche una persona giuridica contrapposta alle altre persone, fisiche o giuridiche, che operano all’interno dell’ordinamento.
Che lo stato sia persona giuridica significa che esso, inteso nel complesso dei suoi organi che detengono la potestà di governo, è un ente che ha la capacità o l’idoneità a essere destinatario di norme giuridiche e quindi titolare di diritti, potestà e doveri giuridici.
Il concetto di personalità giuridica dello stato (e, in genere, degli enti organizzati di diritto pubblico e privato) fu quasi del tutto estraneo al diritto romano. La dottrina medievale (v. medioevo), invece, riconobbe che l’esercizio della sovranità presupponeva la personalità e la capacità giuridica del soggetto del potere sovrano; tuttavia conferì tale personalità anziché allo stato al popolo o al sovrano, intesi come soggetti giuridici contrapposti.
Peraltro, anche nel diritto odierno esistono sistemi giuridici in cui la personalità giuridica non è attribuita allo stato inteso unitariamente, ma a singoli organi di questo (come è il caso del diritto inglese, nel quale la personalità giuridica è attribuita alla corona, al parlamento ecc.).
Lo stato può considerarsi anche in relazione al complesso dei principi cui si ispira il sistema dei rapporti e delle contrapposizioni fra governanti e governati. Si parla al riguardo di «forme dello stato», concetto questo che non va confuso con quello che esprime, invece, i modi di ripartizione del potere sovrano fra gli organi costituzionali dello stato e che prende il nome di «forme di governo». La principale ripartizione tra le forme dello stato è quella tra stato accentrato e stato decentrato, a seconda che le potestà giuridiche siano tutte raccolte nell’apparato autoritario oppure esistano centri di autorità diversi e diversamente distribuiti. Si hanno, inoltre, i seguenti tipi di stato:
– stato feudale (v. feudalesimo), in cui vi è un regime pluralistico, senza una chiara distinzione fra i rapporti privatistici e i rapporti pubblicistici esistenti fra signori e vassalli in relazione al feudo;
– stato patrimoniale, in cui il territorio dello stato non si distingue dal suolo posseduto dal sovrano a titolo privato;
– stato di diritto, in cui la libertà dei singoli è tutelata attraverso rimedi giurisdizionali, suscettibili di arrestare l’azione illegale degli organi esecutivi;
– stato di partiti, in cui possono esistere ed esplicare la loro attività tutti i partiti politici, tranne quelli che sono considerati contrari all’ordine pubblico;
– stato totalitario, in cui non sono ammessi i partiti o ne è ammesso uno solo;
-stato corporativo, organizzato sulla base delle corporazioni che inquadrano tutti i cittadini in relazione alla loro attività professionale;
-stato teocratico, in cui l’autorità religiosa e l’autorità politica coincidono;
– stato confessionale, quando è riconosciuta una sola religione ai cui principi si adegua l’attività politica;
– stato laico, quando lo stato non ispira la sua azione a una religione particolare e il clero non ha ingerenza nella vita politica.