Complesso delle leggi fondamentali che stabiliscono l’ordinamento politico di uno stato…
Complesso delle leggi fondamentali che stabiliscono l’ordinamento politico di uno stato non assolutistico.
Nel medioevo, lo statuto era l’insieme delle norme legislative che regolavano il governo di un comune o l’esercizio di un’arte. Con tale termine si indica, inoltre, l’atto che regola la vita e l’attività delle persone giuridiche.
Nel vigente diritto italiano particolare importanza hanno gli statuti regionali che regolano, in armonia con la Costituzione della Repubblica Italiana e le leggi statali, l’organizzazione interna delle regioni, l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti della regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto regionale deve essere deliberato a maggioranza assoluta del consiglio regionale e approvato con legge della Repubblica.
Nel diritto privato, inoltre, si parla di «statuto» per indicare l’atto che regola le funzioni delle associazioni e delle fondazioni o delle società, mentre lo statuto delle persone giuridiche pubbliche può definirsi l’atto di autonomia pubblica che obbliga non solo gli associati, ma anche tutti coloro che entrano in rapporto con l’ente pubblico.
Si parla, invece, di «statuto personale» quando all’interno di un unico ordinamento giuridico vi è una categoria di soggetti per i quali valgono norme di diritto privato diverse da quelle comuni. In sostanza lo statuto personale rappresenta una deroga al principio della territorialità del diritto e si giustifica quando per particolari situazioni storiche convivono nello stesso ordinamento popoli diversi o categorie di cittadini (v. cittadinanza) profondamente diversificate. Storicamente una situazione del genere può rinvenirsi nel regno longobardo dove nel VII secolo gli editti di Rotari e di Grimoaldo si indirizzavano esclusivamente alla gens Longobardorum, mentre i romani vinti conservavano la propria legge.