Nel diritto romano, lo ius suffragii indicava il diritto di votare…
Nel diritto romano, lo ius suffragii indicava il diritto di votare (v. voto) nei comizi. Tale diritto, limitato dapprima ai soli cittadini (v. cittadinanza) optimo iure, fu poi esteso a tutti gli italici dopo che a questi fu concessa la cittadinanza romana. Nel diritto costituzionale si parla di «suffragio» per intendere l’ambito soggettivo del diritto di partecipare con il voto alla costituzione degli organi politici dello stato.
Il suffragio può essere limitato o ristretto quando il diritto di voto è attribuito solo ad alcune categorie di cittadini in relazione all’appartenenza a una certa classe sociale o al possesso di determinati requisiti di censo e di istruzione.
Il suffragio è invece universale quando il diritto di voto è attribuito a tutti i cittadini, salve le esclusioni stabilite per cause specifiche di indegnità penale o civile. In Italia il suffragio universale si considera istituito nel 1912 con la legge elettorale promossa dal governo Giolitti. Tale legge, come del resto la successiva del 1918, escludeva, però, dal diritto di voto le donne, a cui tale diritto fu esteso solo nel febbraio 1945.