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Tribunale

Nell’ordinamento giuridico italiano, il tribunale è un organo collegiale, che esercita la giurisdizione civile e penale in primo grado e in grado d’appello

Nell’ordinamento giuridico italiano, il tribunale è un organo collegiale, che esercita la giurisdizione civile e penale in primo grado e in grado d’appello (v. Corte d’appello).
È costituito da un presidente e da due giudici e ha sede nei capoluoghi stabiliti dalla tabella annessa all’ordinamento giudiziario; i tribunali più grandi sono divisi in sezioni, che a volte hanno competenza promiscua in materia civile e penale. I tribunali possono essere ordinari e speciali. I primi hanno una competenza generale, nel senso che sono loro demandate tutte le materie per le quali particolari disposizioni di legge non prevedano l’istituzione di un tribunale speciale.
La sfera di competenza dei tribunali ordinari è stabilita principalmente dai codici di procedura civile e penale. Per quanto concerne invece i tribunali speciali, è innanzi tutto da tener presente che questi vanno distinti dai tribunali specializzati (vale a dire da organi che, pur avendo caratteri particolari, appartengono pur sempre alla magistratura ordinaria). Tipico esempio di tribunale specializzato è il Tribunale dei minori.
Fra i tribunali speciali si possono invece ricordare i tribunali militari, che, in tempo di pace, hanno competenza solo per i reati commessi dagli appartenenti alle forze armate. Un discorso a parte meritano i Tribunali amministrativi regionali (Tar). Istituiti nel 1971, la loro competenza riguarda principalmente due tipi di ricorsi di legittimità: quelli emessi dagli organi periferici dello stato e dagli enti pubblici territoriali e non territoriali e quelli contro gli atti emessi dagli organi centrali dello stato, aventi efficacia nell’ambito regionale.

Nell’ordinamento internazionale, infine, esistono tribunali istituiti per mezzo di trattati internazionali che ne disciplinano competenze, giurisdizione e norme procedimentali.

Esempi di tribunali internazionali sono la Corte penale internazionale (tribunale permanente la cui giurisdizione è riconosciuta da 120 paesi membri dell’Onu) e i tribunali istituiti per perseguire i crimini contro l’umanità commessi nell’ambito di singoli conflitti (in ex Jugoslavia, in Ruanda – v. guerra mondiale africana – e in Sierra Leone).